PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE
"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle anomalie nella diffusione dei dati elettorali nelle ore e nei giorni
immediatamente successivi alle elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006"
d'iniziativa dei deputati
LICANDRO, DILIBERTO, GALANTE, SGOBIO, BELLILLO, CANCRINI, CESINI, CRAPOLICCHIO, DE ANGELIS, , NAPOLETANO, PAGLIARINI, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, SOFFRITTI, TRANFAGLIA, VACCA, VENIER
Presentata il 7 dicembre 2006
Doc. XXII, n. 9
RELAZIONE
Onorevoli Colleghi! - Le ore immediatamente successive all'inizio delle operazioni di scrutinio durante le ultime elezioni politiche del 9 e 10 aprile sono state caratterizzate da eventi che ancor oggi non sono noti all'opinione pubblica e alla Camera dei deputati.
Come è noto, nella notte tra il 10 e l'11 aprile, intorno alle ore 24, si arrestò per alcune ore l'aggiornamento dei dati che affluivano al Ministero dell'interno. Mentre i dati che il Ministero diramava erano comunque diffusi con notevole, inspiegabile e ancora non chiarito ritardo rispetto a qualunque altro precedente elettorale, a fronte di una scheda di più facile lettura rispetto a quella di qualunque altra consultazione elettorale. Il Ministero dell'interno infatti ha addebitato le ragioni di simili ritardi a non meglio chiariti motivi di natura tecnica.
Ancora più inspiegabili appaiono i molti «errori» che hanno riguardato il dato, fornito dal Viminale, delle schede contestate alla Camera dei deputati. In particolare, in un comunicato stampa dell'11 aprile 2006 apparso sul sito INTERNET del Ministero dell'interno, si comunicava che tra i dati provvisori pervenuti al Viminale risultavano 43.028 schede contestate. Non si trattò di un dato neutro rispetto agli eventi delle giornate immediatamente successive al voto, tanto che l'allora Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Silvio Berlusconi, già il 12 aprile lanciava una aggressiva campagna politica e mediatica contro la legittimità del risultato elettorale, che vedeva prevalere l'Unione alla Camera dei deputati con uno scarto di 25.244 voti, indicando all'opinione pubblica la realizzazione di «tanti, tantissimi brogli elettorali», tale che «il risultato deve cambiare», negando la legittimità dell'esito elettorale. Ma l'escalation della tensione così innescata raggiungeva l'apice quando l'onorevole Silvio Berlusconi, rifiutando di dimettersi, rompeva una consolidata prassi repubblicana e annunciava la preparazione di un decreto-legge che avrebbe rivisto i tempi e le procedure della verifica e la sospensione dell'esito dello scrutinio.
Ma il numero sconcertante, senza precedenti e statisticamente del tutto improbabile, delle schede contestate si rivelava ben presto un dato clamorosamente errato. E tuttavia il Ministero dell'eterno provvedeva a rettificare tale dato solo il 14 aprile alle ore 13.57, quando con un secondo comunicato stampa si affermava che il dato reale di schede contestate per la Camera dei deputati si riduceva a 2.138 e si sosteneva che si era trattato solo di un mero «errore materiale», che aveva condotto a sommare le schede contestate vere e proprie con le schede bianche. Un errore macroscopico, quindi, di cui però il Viminale si rendeva conto soltanto dopo ben oltre 48 ore e su cui nel frattempo era stata costruita una micidiale campagna di delegittimazione del risultato elettorale, con grave smarrimento dell'opinione pubblica, da parte del leader del centrodestra.
Ancora più singolare è peraltro la circostanza che tale errore non ha riguardato in modo generalizzato tutte le province, ma solo cinque di esse, in particolare quelle di Catania, Como, Enna, Pisa e Udine. E, anomalia nell'anomalia, la metà delle 43.028 schede asseritamene contestate in tutto il territorio nazionale era concentrato nella provincia di Catania, dove se ne contavano ben 19.186, e l'86 per cento del totale appunto nelle suddette cinque province.
La grossolanità dell'errore era talmente manifesta e ravvisabile immediatamente da chi avesse avuto una minima dimestichezza in materia che già il 12 aprile due docenti di statistica (uno dell'università di Pavia e l'altro dell'università di Catania) rilevavano la questione. I due docenti investivano dunque con immediatezza la prefettura del capoluogo etneo (fonte primaria), che si dichiarava ignara dei fatti lamentati dal momento che i propri tabulati stimavano soltanto 33 schede contestate.
Orbene, poiché le prefetture inviavano al Viminale i dati corretti, resta assai corposo e fondato il dubbio su chi abbia potuto commettere un tale errore materiale, se errore fu, e in quale sede.
È controverso, a questo punto, come sia stato possibile che il Ministero dell'interno abbia impiegato le suddette 48 ore per ricalcolare il dato esatto e per diffonderlo agli organi di stampa, nonostante le pressioni che da diversi lati venivano esercitate e l'evidente carattere di «decisività» del dato stesso per l'acquisto del premio di maggioranza all'interno della Camera dei deputati.
È peraltro dubbio come il Ministero dell'interno, a prescindere dalla segnalazione che pure era arrivata dalla prefettura di Catania, abbia potuto perseverare nell'errore, dato che è noto ad ogni osservatore qualificato che il dato di schede contestate per ogni provincia fisiologicamente si attesta entro qualche decina e anche nei casi eccezionali non ha superato mai il centinaio di schede.
Numerose e gravi, pertanto, sono le incognite da chiarire e troppe le risposte che il Ministero dell'interno non ha saputo o voluto fornire all'opinione pubblica. È dovere, quindi, della Camera dei deputati accertare esattamente cosa successe nel lasso di tempo intercorso tra il 10 aprile e il 14 aprile, e sciogliere i dubbi che da più parti sono stati sollevati e che secondo alcuni metterebbero in dubbio la legittimità dell'elezione di questo organo costituzionale. È nostro dovere, quindi, promuovere l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che chiarisca ai cittadini italiani quali siano state le procedure utilizzate dal Viminale per la raccolta e per la diffusione del dato ufficioso e tutti gli aspetti oscuri che sono collegati a questa vicenda.
Non sono ancora stati chiariti, infatti, neanche i motivi che hanno determinato il mancato aggiornamento dei dati provvisori sul sito INTERNET del Viminale durante la notte tra il 10 e l'11 aprile, così come appare ancora oscura la ragione per cui, a distanza di otto mesi, non siano stati ancora resi disponibili i dati ufficiali delle elezioni politiche 2006 disaggregati per comune, posto che per tutte le esperienze elettorali precedenti sono stati necessari al massimo tre mesi.
Solo una Commissione parlamentare di inchiesta sarebbe in grado di rispondere agli interrogativi posti e soprattutto di verificare come in realtà si svolsero gli eventi. Questo deve essere il fine dell'istituzione, in seno alla Camera dei deputati, della Commissione. La Commissione, infatti, non ha il fine di porre in discussione l'esito elettorale, né la verifica di verbali o il riconteggio delle schede, profili che attengono alla competenza della Giunta per le elezioni della stessa Camera dei deputati, ma le numerose e senza precedenti anomalie indicate e lo svolgimento dei fatti in una delle sedi nevralgiche del funzionamento democratico dello Stato italiano: il Viminale.
A tali fini, in particolare, l'articolo 1 istituisce la Commissione e precisa quali siano i fatti che la stessa è chiamata ad accertare.
L'articolo 2 stabilisce, conformemente al dettato costituzionale, i criteri per la composizione della Commissione e fissa in sei mesi la durata della stessa.
L'articolo 3 reca norme per il funzionamento e per l'organizzazione interna della Commissione.
L'articolo 4 specifica i poteri della Commissione e le regole per l'audizione dei testimoni e delle persone informate sui fatti.
L'articolo 5, infine, stabilisce norme a tutela della segretezza degli atti della Commissione.
PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE
Art. 1.
(Istituzione della Commissione e finalità).
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle anomalie nella diffusione dei dati elettorali nelle ore e nei giorni immediatamente successivi alle elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione accerta:
a) con quali modalità il Ministero dell'interno ha proceduto alla raccolta dei dati e alla loro successiva comunicazione ai mezzi di stampa nel periodo intercorso dall'apertura delle urne elettorali alla diffusione definitiva dei dati ufficiosi da parte dello stesso Ministero;
b) per quale motivo, nella notte tra il 10 e l'11 aprile 2006, nel corso dello scrutinio dei voti, l'aggiornamento dei dati che affluivano al Ministero dell'interno è stato sospeso per diverse ore;
c) quali sono i motivi tecnici che hanno ritardato la diffusione all'opinione pubblica dei dati ufficiosi da parte del Ministero dell'interno;
d) a chi sono imputabili gli eventuali errori materiali che hanno portato alla quantificazione complessiva di 43.028 schede contestate nell'elezione della Camera dei deputati;
e) le ragioni per le quali gli errori concernenti la quantificazione delle schede contestate si sono concentrati in un numero limitato di province, in particolare quelle di Catania, Como, Enna, Pisa e Udine, e a quale livello, territoriale o centrale, tali errori sono stati compiuti;
f) per quale motivo il Ministero dell'interno ha impiegato quarantotto ore per rendersi conto degli errori materiali di cui alle lettere d) ed e);
g) quali dotazioni tecniche il Ministero della giustizia ha messo a disposizione degli uffici elettorali circoscrizionali per le operazioni di somma dei dati di ogni sezione elettorale e di trasmissione degli stessi all'Ufficio centrale costituito presso la Corte di cassazione;
h) quanto tempo hanno impiegato gli uffici elettorali istituiti presso ciascuna corte d'appello per trasmettere i dati definitivi all'Ufficio centrale di cui alla lettera g) e le date di tali trasmissioni.
3. La Commissione non si occupa della verifica delle schede, del conteggio dei voti e di tutte le questioni che comunque sono di competenza della Giunta per le elezioni della Camera dei deputati.
Art. 2.
(Composizione e durata della Commissione).
1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la consistenza proporzionale di ciascun gruppo parlamentare e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito.
2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i sui componenti. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 3.
5. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione. Il termine può essere prorogato per una sola volta, per non più di un altro semestre, dal Presidente della Camera dei deputati, su motivata richiesta della Commissione.
6. La Commissione, entro due mesi dalla conclusione dei propri lavori, presenta alla Camera dei deputati la relazione finale sulle indagini volte. È ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.
Art. 3.
(Organizzazione interna della Commissione).
1. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento a maggioranza dei suoi membri.
2. Le sedute sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
3. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
4. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
Art. 4.
(Attività di indagine).
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per le audizioni a testimonianza in Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 366 e 384-bis del codice penale.
2. Per i segreti di Stato, d'ufficio e professionale si applicano le norme vigenti. Quando atti o documenti sono stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritiene necessarie. Può richiedere informazioni e documenti al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) e al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS).
4. La Commissione può ottenere copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
5. La Commissione, a maggioranza assoluta dei propri membri, decide quali atti e documenti possono essere divulgati. Devono comunque essere coperti da segreto i nomi, gli atti, le assunzione testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari che si trovano nella fase delle indagini preliminari.
Art. 5.
(Obbligo del segreto).
1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 5 dell'articolo 4.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, con la diffusione di informazioni in qualsiasi forma, è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene previste di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonde, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti e documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.
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